Regime Forfettario
Il regime forfetario è un regime fiscale agevolato, volto ad incentivare l’apertura e la gestione di attività commerciali o professionali di dimensioni minori. Per questo motivo prevede minori adempimenti e oneri da sostenere.
Come funziona?
Nel regime forfettario il reddito dell’impresa o lavoro autonomo viene calcolato sulla base dei ricavi e compensi percepiti durante l’anno, ovvero secondo il criterio di cassa.
Le spese sostenute durante l’esercizio dell’attività non possono essere portate a deduzione del reddito ad eccezione dei contributi previdenziali versati. Al reddito viene applicato un coefficiente di redditività (percentuale da moltiplicare al reddito), cosiddetta forfettaria, variabile (dal 40% all’ 86%) a seconda della tipologia di attività svolta (codice ATECO) che abbatte la base imponibile per il calcolo delle imposte.
All’imponibile si applica un’imposta sostitutiva del 15%. Nel caso in cui il contribuente nei tre anni antecedenti non ha esercitato attività professionale o d’impresa e l’inizio dell’attività non costituisce la continuazione di una precedentemente svolta, per i primi 5 anni ha diritto all’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5% della base imponibile.
A livello contributivo si può optare per una riduzione del 35% dei contributi INPS da versare. Infine, Il regime forfettario è escluso da:
tenuta delle scritture contabili
applicazione dell’Iva (imposta sul valore aggiunto) e delle ritenute d’acconto,
assoggettamento ad ISA (indici sintetici di affidabilità)
obbligo di fatturazione elettronica
Requisito soggettivo: chi può accedere al forfettario?
Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche ed eserciti un’attività d’impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari). Società e associazioni professionali, invece, sono escluse.
Il limite delle spese per personale dipendente o per lavoro accessorio
Il secondo requisito oggettivo per l’accesso al forfettario è stato reintrodotto dalla legge di bilancio del 2020 e riguarda le spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio. Tali somme non possono superare il limite di 20.000 €.
Altre cause di esclusione
Non possono accedere al regime forfettario:
le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito.
I regimi speciali IVA che, in quanto tali, escludono dal regime forfettario, sono:agricoltura e attività connesse e pesca,
vendita sali e tabacchi,
commercio dei fiammiferi,
editoria,
gestione di servizi di telefonia pubblica,
rivendita documenti di trasporto pubblico,
intrattenimenti, giochi e altre attività,
agenzie di viaggi e turismo,
agriturismo,
vendite a domicilio,
rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,
agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,
vendita di rottami o cascami.
(Elenco ripreso dalla Circolare n. 10/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate);
i soggetti non residenti in Italia. Attenzione però, anche se non si risiede in Italia, è accedere al forfettario se:
si risiede in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni
e si produca nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del Tuir);
oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
coloro che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir) eccedenti l’importo di 30.000 €; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Quest’ultima causa di esclusione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2020.
Valutazione di opportunità
Per consentire le opportune valutazioni/comparazioni fra regime contabile forfetario e contabilità semplificata si elencano di seguito i principali vantaggi/svantaggi nell’accedere al regime agevolato.
Confronto costi e coefficienti di redditività
Dovrà essere fatta una comparazione fra costi effettivamente sostenuti e percentuale di detrazione forfetaria riconosciuta dalla legge. Il regime forfetario risulta vantaggioso qualora i coefficienti forfetari risultino di importo superiore ai costi effettivamente sostenuti dall’impresa/professionista.
Identikit del contribuente ideale per regime forfetario
Le valutazioni che portano a ritenere conveniente l’adozione del regime forfetario sono molteplici e devono essere effettuate in modo complessivo analizzando tutte le variabili possibili, ma “l’identikit del contribuente “ideale” che massimizza il suo interesse ad adottare il regime forfetario è il seguente:
ammontare di ricavi/compensi abbastanza vicino al limite soglia;
contribuente che opera nei confronti di consumatori finali;
soggetto che nell’esercizio della propria attività necessità di pochi costi (ovvero si “appoggia” ad altri soggetti);
assenza/irrilevanza di detrazioni d’imposta ed oneri deducibili/detraibili (diversi dal contribuiti previdenziali). Tale variabile è particolarmente importante in assenza di altri redditi;
assenza/irrilevanza della rettifica della detrazione IVA “a sfavore”.
VANTAGGI
Applicazione di un’imposta sostitutiva ridotta (15% aliquota ordinaria, ovvero 5% nel caso di imprese start-up) rispetto alle aliquote IRPEF ordinarie. Indubbiamente un’aliquota ridotta al 5% è molto vantaggiosa per i soggetti che iniziano l’attività con i requisiti start-up;
esonero dalla tenuta dei libri contabili e dei registri IVA;
esonero dagli adempimenti IVA;
esonero dall’obbligo di adottare la fattura elettronica nei rapporti B2B;
esclusione dall’applicazione degli Isa;
per le sole imprese è prevista la possibilità di versare i contributi previdenziali in misura ridotta del 35%, valutando l’età del contribuente. Tale facoltà non è concessa ai professionisti;
non sono dovute addizionale IRPEF e IRAP;
minori costi ed oneri amministrativi di tenuta della contabilità;
se l’impresa o il professionista opera con consumatori finali (privati), qualora l’operazione venga effettuata allo stesso prezzo consente di “intascare” l’importo dell’IVA. Si evidenzia però che tale importo costituisce maggior ricavo sul quale è dovuta l’imposta sostitutiva e può comportare la fuoriuscita dal regime (per effetto del superamento della soglia di 85.000 euro);
sui compensi percepiti da parte di professionisti/intermediari di commercio i committenti non applicano nessuna ritenuta con evidenti vantaggi finanziari per i primi.
SVANTAGGI
Necessità di procedere alla rettifica della detrazione IVA in presenza dei presupposti di legge;
in assenza di altri redditi dichiarati nel periodo d’imposta, “perdita” di eventuali oneri deducibili/detraibili (es. detrazione 50/65%, superbonus 110%, interessi passivi, detrazioni per familiari a carico, ecc.). Lo svantaggio può essere particolarmente sentito nel caso di detrazioni di ammontare rilevante;
impossibilità di beneficiare delle detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 del TUIR spettanti alle imprese minori le quali, in presenza di reddito esiguo, possono rendere concorrenziale la contabilità semplificata fino ad arrivare, in taluni casi, all’azzeramento del reddito prodotto;
per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui il contribuente in regime forfetario risulti debitore dell’imposta, l’IVA è dovuta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (senza possibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti);
posto che il reddito viene determinato applicando una percentuale di redditività su ricavi/compensi “percepiti”, i contribuenti in regime forfetario non possono conseguire perdite d’esercizio.